Misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria - Comune di San Secondo Parmense (PR)

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Misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria

 
Misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria

Nel periodo 01/03/2021 – 30/04/2021, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di SAN SECONDO PARMENSE., così come indicato al punto 5 ed in loco meglio identificato da apposita segnaletica verticale, dei veicoli privati euro 0 ed euro 1 come di seguito specificato:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • veicoli diesel EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
  • ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

 

  1. dalla data di approvazione della delibera al 30/04/2021, in tutto il territorio comunale:

2.1    il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2.2    il divieto di installare generatori biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;

2.3    l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

2.4  il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;

         La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

  1. le seguenti misure volte alla riduzione dei consumi energetici, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:

3.1. il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

3.2. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.

  1. l'adozione delle seguenti misure emergenziali nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Parma,  a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

4.1   dalla data di adozione della DGR 189/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”;

4.2     dalla data di adozione della DGR 189/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

  • 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
  • 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

4.3     dalla data di adozione della DGR 33/2021 al 30/04/2021 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

 

  1. La zona del territorio comunale  in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 della presente Ordinanza è individuata IN TUTTO IL CENTRO ABITATO DI SAN SECONDO PARMENSE così come definito dall’art. 3 – c.1 – punto 8) in combinato con l’art. 4 del Codice della Strada, con l’esclusione delle frazioni e degli attraversamenti di strade provinciali;

 

  1. Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:
  • autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
  • autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
  • autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A., allegato n. 4 alla relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale );

 

  1. Altri veicoli ad uso speciale oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (vedi punto B. allegato n. 4 alla Relazione generale del PAIR 2020):
  1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
  2. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
  3. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
  4. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
  5. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
  6. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili.
  7. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
  8. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
  9. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
  10. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
  11. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
  12. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
  13. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
  14. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
  15. carri funebri e veicoli al seguito;
  16. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
  17. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
  18. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
  19. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
  20. mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell’intervento.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

  1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
  2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

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