Reddito di inclusione - Comune di San Secondo Parmense (PR)

Organizzazione Uffici Comunali | Servizi Sociali - Cultura - Scuola | Servizi Sociali e Sanità | Reddito di inclusione - Comune di San Secondo Parmense (PR)

Reddito di inclusione

Disciplina e modalità di accesso al beneficio

Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) percepite.

Il nucleo richiedente dovrà soddisfare specifici requisiti di residenza e anagrafici, economici, di composizione del nucleo familiare e di compatibilità, specificamente dettagliati nella circolare.

L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale.

Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.
La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.
La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

REQUISITI - Per l’erogazione del REI sono state individuate alcune fasce di popolazione individuate tra le più bisognose. Pe queste, ci sono alcuni requisiti:
- di residenza e soggiorno
familiari
economici

REQUISITI FAMILIARI: I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari con:

  • figli minorenni  OPPURE
  • figli con disabilità (anche maggiorenni) OPPURE
  • donna in stato di gravidanza OPPURE
  • componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni

 

REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO – Possono richiedere il Rei:

  • cittadini italiani
  • cittadini comunitari
  • familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente
  • cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
    •  che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda

 

REQUISITI ECONOMICI
I beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

  1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
  2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro
  3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
  4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

 

ALTRI REQUISITI: Fatti salvi i requisiti sopra esposti, inoltre, nessun componente del nucleo deve:

  • percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
  • possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
  • possedere navi e imbarcazioni da diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

 

AMMONTARE DEL BENEFICIO - Il beneficio economico sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d’accesso. Al reddito familiare si sottraggono le spese per l’affitto (fino a un massimo di 7 mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, come avviene per l’ISEE) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila euro, come avviene per l’ISEE). La soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%.

Parametri-benefici
Numero Componenti Soglia d'accesso 75% (Soglia di accesso in sede di prima applicazione)
1 3.000€ 2.250€
2 4.710€ 3.532,5€
3 6.120€ 4.590€
4 7.380€ 5.535€
5 8.550€ 6.412,5€

 

 

 

 

 

 

 

l beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all’assegno sociale (valore annuo, 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (indennità di accompagnamento).
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Tabella 2 - Beneficio massimo mensile del REI per numero di componenti nucleo familiare

Tabella 2
Numero componenti Parametro scala di equivalenza Beneficio massio mensile
1 1 187,5€
2 1,57 294,38€
3 2,04 382,5€
4 2,46 461,25€
5 2,85 485,411€

 

 

 

 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA - La domanda va presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i punti per l’accesso al REI che verranno identificati dai Comuni/Ambiti territoriali.

1. Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione.
2.L’Inps, entro i successivi 5 giorni verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.
Il versamento del beneficio è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato e decorre dal mese successivo alla richiesta. Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta REI);

LA CARTA REI  - La Carta REI è gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica:

  • deve essere usata solo dal titolare
  • può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.

 

Inoltre:

  • permette gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard
  • permette il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali
  • dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket
  • può essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti

 

ALLEGATO: 

Circolare Inps 

Modulo Domanda 

Allegato 3/1 

Allegato 3 

LINK: 

Informazioni sito INPS 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (3629 valutazioni)