L’istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l’estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.
Il provvedimento adottato viene reso noto mediante l'affissione di manifesti presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.
Con delibera della G.R. N. 1354 adottata il 29 luglio 2019 sono state istituite zone di rifugio della fauna selvatica nelle seguenti zone - poste di ATC PR 2 - riportate secondo la numerazione dell'elenco allegato (all. 1)
21 - Bosco di sotto
25 - Castell'Aicardi
26 - Cave
33 - Fornace
35 - Pavarara Colombarone
36 - Pizzo
39 - San Secondo